IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo
unico  delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  l'articolo  1, comma 3, e l'allegato B della legge 24 aprile
1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo
ad  emanare  un  decreto  di attuazione della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio,   del  14  giugno  1993,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
  Vista  la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  13  ottobre  1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE
del Consiglio;
  Visto  l'articolo 2, comma 2, lettera g), della citata legge n. 128
del 1998;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del   tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,
dell'interno e dei lavori pubblici;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente testo unico
disciplina   l'affidamento,   da   parte   di   una   amministrazione
aggiudicatrice  e  nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche
forniture   di  beni,  compresi  gli  eventuali  relativi  lavori  di
installazione,  il  cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento
della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore
in  unita'  di  conto  europee  (ECU)  di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
  2.  Il  presente testo unico si applica anche alle forniture il cui
valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del
bando,  sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS,
che  siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per  il  solo  settore  difesa,  per  quelle  concernenti  i prodotti
indicati  nell'allegato  2;  per  i  prodotti  del settore difesa non
ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
   3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
    a)    le    amministrazioni   dello   Stato,   con   l'esclusione
dell'Amministrazione  dei  monopoli di Stato per le sole forniture di
sali  e  tabacchi,  le  regioni,  le province autonome di Trento e di
Bolzano,   gli  enti  pubblici  territoriali  e  i  loro  consorzi  o
associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
    b)  gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli organismi,
dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche
finalita'  d'interesse  generale  non  aventi carattere industriale o
commerciale,  la  cui  attivita'  e' finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici
o  organismi  di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al
loro  controllo  o  i cui organi d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza  sono  costituiti,  almeno  per  la  meta',  da  componenti
designati  dai  medesimi  soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
  4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le
province   autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nella  loro  rispettiva
competenza,  sono  tenute  ad adeguare alle disposizioni del presente
testo  unico  la  normativa  emanata  nella  materia,  ai  sensi  del
combinato  disposto  dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute
negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
  5.  Nelle  gare  per  l'aggiudicazione  delle  forniture  di cui al
presente  testo  unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il
principio  della  non  discriminazione  tra i fornitori. Nell'atto di
concessione   di   un'attivita'  di  servizio  pubblico  deve  essere
stabilito  che  il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
di  pubbliche  forniture  da  assegnarsi  a  terzi nell'esercizio del
servizio stesso, ad osservare tale principio.
  6.  Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base
per  la  determinazione  degli  importi  indicati  ai  commi  1  e 2,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee, ha
effetto,  di  norma,  per un biennio, decorrente dal primo giorno del
secondo  mese  successivo  alla  data  di  pubblicazione o dalla data
eventualmente  precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato
anche  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nei  quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee.".

          Avvertenza:
            Per  ragioni  di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
            Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del 18
          gennaio  1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo
          del   presente   decreto   legislativo,   corredato   delle
          pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del
          testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          nonche'  di  note  sintetiche  a margine di ciascun comma o
          gruppi  di  commi,  stampate  in  modo  caratteristico, che
          individuino  in modo sommario il contenuto degli stessi, ai
          sensi dello stesso art. 10, comma 3-bis, aggiunto dall'art.
          17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.